I decreti legislativi n. 7 del 2016 e n. 8 del 2016 hanno operato una profonda depenalizzazione; molte figure, dunque, non sono più previste dalla legge come reato, e le loro violazioni sono sanzionate con pene pecuniarie che, in alcuni casi, sono molto alte.
E’ importante sottolineare che i decreti in parola, anche in ossequio ai principi della successione delle leggi penali nel tempo, prevedono la loro applicabilità anche per i fatti precedenti alla loro entrata in vigore.
Sono stati completamente abrogati, e dunque non sono più previsti dalla legge come reato, i seguenti delitti, per i quali è oggi prevista una pena pecuniaria civile.
- Falsità in scrittura privata, ex art. 485 c.p. – pena pecuniaria a partire da € 200;
- Falsità in foglio firmato in bianco, ex art. 486 c.p. – pena pecuniaria a partire da € 200;
- Ingiuria, ex art. 594 c.p. – pena pecuniaria a partire da € 100;
- Sottrazione di cose comuni, ex art. 627 c.p. – pena pecuniaria a partire da € 100;
- Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, ex art. 647 c.p.- pena pecuniaria a partire da € 100;
Per altri reati sono state previste una serie di modifiche, tra cui:
- la Guida senza Patente, viene oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- gli Atti osceni, art. 527 c.p., vengono oggi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- le Pubblicazioni e spettacoli osceni, art. 528 c.p., vengono oggi punite con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 10.000;
- il Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, art. 652 c.p., viene oggi punito con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- l’Abuso della credulità popolare, art. 661 c.p., viene oggi punito con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- Le Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, art. 668 c.p., vengono oggi punite con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- Gli Atti contrari alla pubblica decenza ed il Turpiloquio, art. 726 c.p., vengono oggi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria a partire da € 5.000;
- viene inserito il requisito del “fine di recare vantaggio a sè o danno altrui” nelle manipolazioni di testamento, cambiali o altri titoli di credito al delitto di Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, art. 490 c.p., ed anche al delitto di cui all’art. 491;
- viene inserito il requisito della “violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni” nel delitto di Danneggiamento, art. 635 c.p.;
Nel contempo, le vecchie ipotesi di soppressione e di danneggiamento sono oggi punite con pena pecuniaria cosi determinata:
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri – pena pecuniaria a partire da € 200;
- Danneggiamento – pena pecuniaria a partire da € 100.
Altri casi di depenalizzazione prendono in considerazione leggi in materia di:
- Uso e licenze di impianti radioelettrici;
- Protezione del diritto d’autore – SIAE;
- Contraffazione contrassegni sulle macchine utensili certificate;
- Installazione abusiva impianti distribuzione carburanti;
- Omissione di versamenti contributi da lavoro entro la soglia di € 10.000,00;
- Violazione delle prescrizioni e delle garanzie impartite con l’autorizzazione a coltivare sostanze stupefacenti.
Rimangono reati a tutti gli effetti, perché espressamente esclusi dalla depenalizzazione, tutte le fattispecie punite con la sola pena dell’ammenda nelle seguenti materie:
- Edilizia ed urbanistica;
- Ambiente, territorio e paesaggio;
- Alimenti e bevande;
- Salute e sicurezza nei luoghi del lavoro;
- Pubblica sicurezza;
- Giochi d’azzardo e scommesse;
- Armi ed esplosivi;
- Elezioni e finanziamenti ai partiti;
- Proprietà intellettuale ed industriale.
I provvedimenti, dunque, realizzano una importante attività di riduzione dei processi penali, attraverso una massiccia depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale, e danno attuazione alle deleghe contenute nell’art. 2 della Legge n 67/2014, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria».
L’aspetto più significativo, in definitiva, consiste, oltre che nella abrogazione di talune fattispecie criminose, anche nella trasformazione di altre in illeciti amministrativi (cit. Relazione del Ministero sull’amministrazione della Giustizia – Inaugurazione anno giudiziario 2016).